1. Le regioni provvedono con proprie leggi ad assicurare l'osservanza dei princìpi stabiliti dalla presente legge, per la disciplina delle attività di relazione svolte nei confronti dei consiglieri regionali e provinciali, dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali e provinciali, dei consiglieri comunali, dei sindaci e dei componenti delle giunte comunali.